Cambiare il nome e/o il cognome

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Come modificare il proprio nome o cognome in anagrafe

Per richiedere il cambiamento del nome o del cognome i cittadini italiani devono rivolgersi alla Prefettura.

A chi è rivolto

Cittadini italiani che desiderano cambiare il proprio nome.

Bagnacavallo

Chi può fare domanda

L’istanza in Prefettura può essere presentata solo da cittadini italiani. Se il cambio del nome riguarda un minore la domanda deve essere sottoscritta, in generale, da entrambi i genitori, oppure da uno solo dei genitori accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’altro; l’istanza può essere presentata anche dall’affidatario.

Le modifica delle generalità per gli stranieri che hanno già variato nome e/o cognome presso le autorità del proprio Stato riguarda esclusivamente i residenti nel Comune.

Descrizione

Il cambio di nome o cognome del cittadino italiano è regolato dall’art. 89 del D.P.R. 396/2000, in base al quale chiunque vuole:

· cambiare il nome;

· aggiungere al proprio un altro nome;

· cambiare il cognome, perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale;

· aggiungere al proprio un altro cognome

deve farne domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’Ufficio dello Stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Gli stranieri, invece, devono prima rivolgersi alle autorità del proprio Paese, ottenere un nuovo documento di identità (passaporto o carta d'identità) e richiedere poi l'aggiornamento direttamente all'ufficio anagrafe.

Come fare

Cittadini italiani

Nella domanda al Prefetto, l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta, che debbono essere valide e fondate. Si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

L’istanza deve essere presentata personalmente dall’interessato, previa esibizione di documento e sottoscrizione della stessa davanti all’impiegato della Prefettura ovvero con raccomandata unitamente a fotocopia di valido documento di identità dell’interessato.

Ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 396/2000, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per 30 gg. consecutivi all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza la notifica del sunto della domanda.

Una volta presentata la domanda, il Prefetto la esamina e in caso di esito positivo richiederà la pubblicazione all'albo pretorio online di un sunto contenente la domanda per 30 giorni. Trascorso questo termine, i nostri uffici ricontatteranno il cittadino per ritirare la relazione dell'avvenuta pubblicazione da riconsegnare in Prefettura.

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome, che sarà trascritto nei registri dello Stato civile e annotato sull'atto di nascita.

Cittadini stranieri

Gli stranieri residenti devono presentare il nuovo documento rilasciato dal proprio Stato di appartenenza agli sportelli anagrafici, richiedendo una variazione di generalità. E' necessario che sia chiaro il collegamento tra la precedente e la nuova identità, ad esempio con l'esibizione di un precedente documento di riconoscimento.

Cosa serve

Si rimanda a indicazioni pubblicate sul sito della Prefettura.

Cosa si ottiene

Cambio nome

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Marca da bollo
16 Euro

Necessaria per l'istanza in Prefettura. È esente da bollo in caso di nome/cognome ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale.

Accedi al servizio

In nessun modo può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Casi particolari

Richiesta dell’esatta indicazione del nome composto da più elementi

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima del 30/03/2001 (data di entrata in vigore del regolamento di Stato Civile), un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello Stato Civile.

La dichiarazione può essere resa anche da chi ha discordanza fra quanto risulta dall’atto di nascita e quanto riportato in altri documenti amministrativi in merito all’indicazione del nome (ad esempio Maria Rita sull’atto di nascita, Rita in altri documenti).

Per ottenere tale rettifica è sufficiente una dichiarazione firmata e non autenticata, accompagnata da fotocopia di documento di identità, presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita.

La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta.

L’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la dichiarazione procede alla sua annotazione nell’atto di nascita e alle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono.

Contatti

Telefono:
(+39) 0545 280884

E-mail:
anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it

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