Cittadini italiani
Nella domanda al Prefetto, l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta, che debbono essere valide e fondate. Si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
L’istanza deve essere presentata personalmente dall’interessato, previa esibizione di documento e sottoscrizione della stessa davanti all’impiegato della Prefettura ovvero con raccomandata unitamente a fotocopia di valido documento di identità dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 396/2000, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per 30 gg. consecutivi all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza la notifica del sunto della domanda.
Una volta presentata la domanda, il Prefetto la esamina e in caso di esito positivo richiederà la pubblicazione all'albo pretorio online di un sunto contenente la domanda per 30 giorni. Trascorso questo termine, i nostri uffici ricontatteranno il cittadino per ritirare la relazione dell'avvenuta pubblicazione da riconsegnare in Prefettura.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome, che sarà trascritto nei registri dello Stato civile e annotato sull'atto di nascita.
Cittadini stranieri
Gli stranieri residenti devono presentare il nuovo documento rilasciato dal proprio Stato di appartenenza agli sportelli anagrafici, richiedendo una variazione di generalità. E' necessario che sia chiaro il collegamento tra la precedente e la nuova identità, ad esempio con l'esibizione di un precedente documento di riconoscimento.