Descrizione
I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente. Le designazioni vanno presentate in Comune - presso l'ufficio elettorale - entro e non oltre giovedì 6 giugno.E' inoltre possibile consegnarle direttamente al presidente di seggio il sabato mattina o il sabato pomeriggio entro le 15.00, cioè prima dell'apertura della votazione.La firma del/i delegato/i va autanticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 L. 53/1990 ovvero: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, nonché gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
- la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indi cati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.
I rappresentanti di lista:
a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
c) possono apporre la loro firma:
• sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate;
• nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
• sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano. I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso.
I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.