Descrizione
Le candidature per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale vanno presentate al Segretario comunale o a un suo delegato dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 10 maggio e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 11 maggio. La presentazione avverrà nell’ufficio elettorale presso l’Area servizi alla cittadinanza (Piazza Libertà, 5 - piano terra).
Le istruzioni ufficiali sono state pubblicate in data 8 aprile dal Ministero dell'Interno e sono disponibili a questo link. Di seguito si mette a disposizione la modulistica in formato editabile.
Data la dimensione demografica del Comune di Bagnacavallo, sono 16 i consiglieri da eleggere oltre al Sindaco.
La lista deve contenere un minino di 11 e massimo di 16 candidati
Devono essere rappresentati entrambi i sessi (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).
- Se la lista è composta da 11 candidati, nessun genere può essere rappresentato da più di 7 candidati
- Se la lista è composta da 12 o 13 candidati, nessun genere può essere rappresentato da più di 8 candidati
- Se la lista è composta da 14 candidati, nessun genere può essere rappresentato da più di 9 candidati
- Se la lista è composta da 15 o 16 candidati, nessun genere può essere rappresentato da più di 10 candidati
La lista deve essere sottoscritta da un minimo di 100 e massimo di 200 elettori
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura per la carica di sindaco
- Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature per la carica di consigliere comunale
- In caso di candidati cittadini dell’Unione europea:
- una dichiarazione con l’indicazione della cittadinanza, della attuale residenza e dell’eventuale indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- se non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
- Certificato attestante l’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune del candidato alla carica di sindaco
- Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune dei candidati alla carica di consigliere comunale
- Certificati attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori della lista
- Modello di contrassegno della lista informato digitale o cartaceo (3 esemplari con diametro di 10 cm. e 3 con diametro di 3 cm.)
- Programma amministrativo (in duplice copia)
Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto - al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d’appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di regione - il nominativo del mandatario elettorale che avrà il compito di raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale (con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio).
AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI
La sottoscrizione dei presentatori di lista dovrà essere autenticata.
Possono autenticare le sottoscrizioni (ciascuno esclusivamente nell’ambito di competenza territoriale dell’ufficio cui appartiene): il notaio, il giudice di pace, il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, il segretario delle procure della Repubblica, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il sindaco, l’assessore comunale o provinciale, il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, il segretario comunale o provinciale, il funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, il consigliere provinciale, metropolitano o comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia o al sindaco.
Non sono valide le sottoscrizioni eventualmente raccolte prima del 180°giorno rispetto al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
CAUSE DI INCANDIDABILITÀ
Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
CONTRASSEGNO DI LISTA
Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.
È vietato l’uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.
Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della croce, della vergine, di santi, di chiese…). È vietato l’uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche e sportive) senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società.
Sono vietati i contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie autoritarie.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.
All’atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.