A chi è rivolto
Le coppie composte da persone dello stesso sesso in possesso dei requisiti.
L'unione civile è l’istituto previsto nel nostro ordinamento riservato alle coppie di persone dello stesso sesso, regolato dalla Legge n. 76/2016.
Le coppie composte da persone dello stesso sesso in possesso dei requisiti.
Ogni coppia composta da persone dello stesso sesso può costituire un'unione civile davanti al Sindaco o a un ufficiale dello Stato Civile delegato.
In caso di coppia composta da almeno un cittadino residente in Italia, l'unione è obbligatoriamente preceduta dalla verifica degli impedimenti, una procedura sostanzialmente identica alle pubblicazioni di matrimonio ma che non prevede l'atto di pubblicazione.
Prima della costituzione, le parti, previo accordo con l’ufficio di Stato Civile, devono compilare l’apposito modulo in cui indicano i dati dei testimoni (uno per parte) allegando copia di un documento di identità degli stessi, e il regime patrimoniale che intendono scegliere.
Per la prenotazione della sala, è necessario, sempre previo accordo con l’ufficio, versare la somma prevista dalle tariffe (si veda il modulo a fondo pagina).
Le sale in cui è possibile celebrare l’unione sono:
Per ogni altra informazione, prenota un appuntamento allo sportello di Stato civile.
La richiesta e la verifica degli impedimenti
Per avviare la procedura, è necessario un primo colloquio con l'ufficio: telefonaci o prenota qui il tuo accesso allo sportello. L’unione civile è preceduta dalla verifica degli impedimenti da parte dell’ufficiale dello Stato Civile. Le parti devono contattare l’ufficio al fine di fissare un appuntamento per la richiesta, in cui dichiareranno la volontà di costituire l’unione e l’assenza di impedimenti previsti dalla stessa Legge n. 76/2016 e dal codice civile, che sono sostanzialmente gli stessi del matrimonio.
I cittadini non italiani devono produrre un nulla-osta al l’unione civile (o al matrimonio con la persona dello stesso sesso) rilasciato dalla competente autorità estera.
Il nulla-osta può essere sostituito da un certificato di capacità di sottoscrivere un’unione con allegato modulo plurilingue redatto da un Paese dell'Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 ;
Qualora sia impossibile produrre il nulla-osta perché la legge straniera non riconosce il diritto all’unione civile, o al matrimonio tra persone dello stesso sesso, il cittadino può esibire un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato o, infine, un’autocertificazione in cui dichiara lo stato libero.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, l'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti contemporaneamente e congiuntamente e dall'ufficiale dello stato civile.
La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto incarico (procura speciale con semplice dichiarazione) dalle parti.
Dopo 30 giorni dalla richiesta, o anche prima se l’ufficiale dello Stato Civile ha completato le verifiche, è possibile costituire l’unione civile.
La celebrazione
L’unione civile è celebrata dal Sindaco o da un ufficiale dello Stato Civile delegato, davanti agli interessati e ai testimoni, in una sala aperta al pubblico.
Documenti di riconoscimento dei richiedenti
Copie dei documenti di riconoscimenti dei testimoni
Per gli stranieri, il nulla-osta o la documentazione alternativa sopra indicata.
L'occupazione della sala è soggetta al pagamento di una tariffa, come indicato nel modulo di richiesta della concessione. La celebrazione in orario di servizio, nella sala del Consiglio, nel caso di almeno una persona residente, è sempre gratuita.
L’ufficiale dello Stato Civile, in accordo con le parti, deve nominare un interprete che presti giuramento davanti a lui.
Le parti possono richiedere che l’unione sia celebrata da altro cittadino, a condizione che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale (sia dunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune) e che non vi siano cause di incompatibilità (parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado). Il Sindaco ha facoltà di provvedere alla delega solo per la specifica celebrazione.
La legge prevede il diritto all’uso di un cognome comune che le parti possono dichiarare in sede di costituzione (anteponendolo, posponendolo o sostituendolo al proprio). Attenzione: il cognome comune non comporta una variazione dei dati anagrafici e non ha alcun effetto pratico sui documenti del cittadino.
Devono chiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili. Ai sensi della L. n. 218/1995, laddove il matrimonio sia composto da almeno un cittadino italiano, esso avrà in Italia gli effetti dell’unione civile
Si verifica nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, essi abbiano manifestato davanti all’autorità giudiziaria la volontà di non sciogliere il matrimonio. La dichiarazione sarà annotata nell’atto di matrimonio e sarà redatto un nuovo atto nel registro delle unioni civili.