Il matrimonio in Italia, per le persone residenti, è preceduto dalle pubblicazioni, per le quali occorre rivolgersi a un comune di residenza degli sposi.
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni vanno richieste, non prima di 6 mesi dalla data del matrimonio, solo per i cittadini residenti in Italia, all’ufficio dello Stato civile del comune di residenza degli sposi (se è lo stesso) o in uno dei comuni di residenza (se diversi), indipendentemente dal luogo di celebrazione.
La pubblicazione deve essere richiesta anche in caso di matrimonio religioso, presentando la richiesta del parroco o ministro di culto.
Gli impedimenti al matrimonio, le pubblicazioni e l’istituto del matrimonio civile in Italia sono regolati dal Codice civile, in particolare negli articoli 84 e seguenti.
Non occorrono pubblicazioni in caso di matrimonio di stranieri residenti all’estero, per i quali sarà sufficiente esibire il nulla-osta al matrimonio o documento equivalente.
Gli italiani che intendono contrarre matrimonio all’estero, invece, devono far riferimento alla legge dello Stato a cui si rivolgono.