Il richiedente deve compilare il modulo di richiesta e presentare la documentazione che dimostra il soggiorno legale, ovvero:
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato (dimostrabile con qualsiasi mezzo di prova). Per i periodi di inattività a seguito di conclusione di un precedente rapporto di lavoro, è fondamentale produrre la documentazione che dimostra l’iscrizione al centro per l’impiego, in particolare il Percorso lavoratore. A determinate condizioni (si veda art. 7 c. 3 D.lgs 30/2007), il requisito del lavoratore si mantiene anche dopo la fine di un rapporto di lavoro.
b) persona che dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale: le risorse economiche sono oggetto di autodichiarazione mentre l’assicurazione sanitaria dev’essere regolarmente stipulata, coprire tutti i rischi sul territorio nazionale ed essere valida almeno un anno (circolare Ministero della Salute 3 agosto 2007).
La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106), E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
c) familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base a uno dei due punti precedenti. Sono familiari il coniuge o l’unito civilmente (anche in base a una legge straniera), i figli minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner (la
vivenza a carico è autocertificata); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner (la vivenza a carico è autocertificata).
La documentazione non è necessaria nel caso in cui l’attestato sia richiesto immediatamente al momento dell’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero, in quanto gli stessi requisiti sono verificati per l’iscrizione.