Scopo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è la regolarizzazione di opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa per intervento edilizio realizzato in zona vincolata in conformità all'art. 167 commi 4 e 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
L'Accertamento di compatibilità Paesaggistica è rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica a seguito del procedimento descritto all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, che prevede le seguenti fasi principali:
- esame del progetto da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- invio alla Soprintendenza della documentazione – parere della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti;
- rilascio entro 180 giorni dalla presentazione della domanda iniziale.
L'Accertamento di compatibilità Paesaggistica può essere rilasciata solo nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.