Procedura abilitativa semplificata (PAS)

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Procedura abilitativa semplificata (PAS)

Disciplina la procedura abilitativa semplificata ai fini dell'autorizzazione alla gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

A chi è rivolto

Tutti

Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Conselice
Cotignola
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Sant'Agata sul Santerno

Chi può fare domanda

Il proprietario dell'immobile o di chi abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Descrizione

L'art.8 del D.Lgs 190/2024 disciplina la procedura abilitativa semplificata (PAS) ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e alla gestione di interventi relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La PAS consente, inoltre, la realizzazione o la modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti, l'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 190/2024 permette l'attivazione delle procedure di esproprio all'interno della PAS.

Gli interventi realizzabili tramite la PAS sono identificati all'interno dell’allegato B del D.Lgs 190/2024 e devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici-edilizi, dai vincoli e dalle tutele vigenti e realizzati nel rispetto delle norme ambientali, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, e delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).Le zone idonee all'installazione degli impianti FER sono determinate dal D.Lgs. 199/2021 e dalla DAL 28/2010 come modificata dalla DAL 125/2023.

A seguito del perfezionamento del titolo abilitativo i lavori dovranno essere avviati entro 1 anno e conclusi entro 3 anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. Nel caso in cui l’intervento, per il quale è stata richiesta la PAS, non sia ultimato entro il termine dei 3 anni, la realizzazione della parte non ultimata è subordinata a nuovo titolo abilitativo.Alla domanda di PAS va allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 8 del D.Lga. 190/2024 e, se necessaria, tutta l'ulteriore documentazione prevista per l'espressione dei pareri da parte degli altri enti coinvolti.

Cosa serve

- Avere la disponibilità degli immobili/terreni oggetto dell’intervento. Nel caso di compravendita occorre allegare un atto (preliminare o definitivo) regolarmente trascritto e registrato.
- Documento di identità e procura
- Contabile pagamento dei diritti di segreteria
- DURC in corso di validità
- Modulo PAS aggiornato
- Relazione tecnica di asseverazione redatta dal tecnico progettista abilitato con la quale si attesta che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente e non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati e che le stesse rispettano le vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie (comprese valutazioni sui campi elettromagnetici e sul rumore prodotto in fase di cantiere)
- Relazione dettagliata firmata dal progettista abilitato – contenente l’indicazione della percentuale di superficie occupata
- Relazione tecnica descrittiva dell’intervento
- Elaborati progettuali (stato legittimo/comparato/di progetto) indicanti tutte le opere da realizzare, quotati (sia architettonici che strutturali) con piante prospetti e sezioni
- Elaborati che individuino l'intervento in relazione agli strumenti urbanistici (compresa CUT) al fine di verificarne la compatibilità
- Verifica dei vincoli e relativa documentazione (se da chiedere pareri)
- Tavola contenente i particolari delle strutture e degli inverter
- Relazione fotografica
- Planimetria generale catastale
- Progetto impianti elettrici
- Elaborati tecnici della rete di connessione redatti dal gestore della rete, con relativo preventivo di spesa accettato o, in alternativa, progetto della connessione approvato dal gestore (TICA)
- Documentazione sismica (MUR A1/D1 e allegati)/ Deposito /Autorizzazione
- Documentazione Vigili del fuoco/Consorzio/ARPAE/AUSL/Soprintendenza (se necessari all’acquisizione di eventuali pareri)
- In caso di realizzazione di elettrodotto con servitù di passaggio queste vanno allegate / chiesto l’esproprio con tutta la sua documentazione
- Calcolo dei costi di dismissione dell'impianto e Impegno alla sottoscrizione di cauzione fideiussoria a garanzia degli interventi di dismissione dell’impianto
- Specificare in quale caso della normativa (DAL 28/10, D.Lgs. 199/21 e del Dlgs 190/2024) rientra tale tipologia di intervento
- "piano particellare" con indicazione dei mappali interessanti dall'intervento (impianto + elettrodotto) e relative proprietà
- Progetto del sistema verde di schermatura dell'area dell'impianto, compresa relazione di progetto, secondo le indicazioni dell'allegato E del RUE
- Relazione schermatura verde, con impegno a sostituzione piante morte e sistema di irrigazione
- DATA DI INIZIO LAVORI
- Parere ente gestore della strada per deroga alla fascia di rispetto
- Relazione sul DPA per rischio elettromagnetico
- Rispetto del +50 e delle prescrizioni di cui all'art. 2.9 del RUE (impianti realizzati con accorgimenti per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto in caso di allagamento)
- Asseverazione di non interferenza aerea (ENAC)
- Asseverazione relativa all’uso di cavi cordati ad elica visibile come previsto dall’art. 56 del Dlgs 295/2003
- Asseverazione non interferenza mineraria (UMNIG)
- Progetto impianto elettronico se previsto (videosorveglianza, cancelli automatici)
- Progetto impianto di irrigazione
- Richiesta apertura passi carrai
- PRA e tutta la sua documentazione (se agrivoltaico)
- Relazione circa la non possibile diversa localizzazione per Piano preliminare aree alluvionate
- Relazione idraulica per Piano preliminare aree alluvionate
- Colture certificate
- Piano compensazioni tra 2 e 3 % come da art. 8 Dlgs 190/2024
- Cronoprogramma
- Relazione con osservanza dei principi di minimizzazione dell’impatto territoriale e paesaggistico
- Impegno al ripristino dello stato dei luoghi
- Impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private

Per il versamento dei diritti di segreteria è possibile procedere con bonifico bancario presso la banca tesoreria del Comune di riferimento (e non dell'Unione dei Comuni Bassa Romagna).

In alternativa è possibile eseguire il pagamento tramite PagoPA selezionando il Comune a cui si riferisce l’intervento ed effettuando il pagamento all’interno del “portale de pagamenti”, a cui si accede dalla home page del sito, oppure al link https://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Portale-dei-Pagamenti-pagoPA. La procedura di pagamento è semplice e guidata.

Tempi e scadenze

60 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

30 giorni

Giorni medi di attesa, dalla richiesta

Costi

Diritti di segreteria
100 euro

Alla presentazione

I diritti vanno versati alla Tesoreria del Comune interessato

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Casi particolari

  • Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi non siano necessari altri atti di assenso da parte di altri Enti e non venga comunicato un diniego entro 30 giorni dalla presentazione della PAS (salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni), il titolo abilitativo si considera perfezionato senza prescrizioni.
  • Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati, il Comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della PAS (salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori).
  • Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi siano necessari atti di assenso di competenza di enti diversi dal Comune e tali atti non siano allegati alla PAS, viene convocata la Conferenza dei Servizi e ciascun ente coinvolto deve esprimersi entro 45 giorni dalla sua convocazione (salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori).
  • Decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della PAS senza che il Comune abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego), il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
  • Il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul BURERT Informazioni sulla pubblicazione sul Burert , dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.

Ulteriori informazioni

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