L'apertura e il funzionamento dei Centri Estivi (CRE) rivolti ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni sono disciplinati dall’art. 14, commi 10, 11 e 12 della Legge Regionale 28/7/2008, n. 14 e modifiche successive "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e ss. mm." così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 01/04/2019.
Nella sezione "Documenti" di questa pagina sono disponibili il testo della legge Regionale 28/7/2008, n. 14, il testo coordinato della Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, le istruzioni e le FAQ per la presentazione della SCIA, il modulo per la richiesta di patrocinio da parte dell'Unione e una scheda informativa sintetica all'avvio dell'attività.
Ulteriori informazioni relative ai requisiti strutturali-organizzativi e al progetto regionale conciliazione vita-lavoro saranno pubblicate in questa pagina.
Il Centro Estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. art. 14 c.10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico.