Referendum, indicazioni per la propaganda elettorale

Le affissioni dei manifesti nei tabelloni e altro ancora
Data:

12/05/2025

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Tipologia di contenuto

  • News
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Descrizione

La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della par condicio, in un clima di serena dialettica democratica.

Le norme che regolano la propaganda elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie sono le seguenti:

  • Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
  • Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.

Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

Spazi per le affissioni (tabelloni elettorali)

L’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.

Nella sezione Allegati è disponibile l'elenco dei luoghi ove sono collocati gli spazi destinati alla propaganda (tabelloni).

Ripartizione e assegnazione degli spazi

Gli spazi sono attribuiti sulla base della delibera di giunta comunale n. 65 del 06/05/2025.

Nella sezione Allegati sono disponibili gli schemi di ripartizione degli spazi.

Propaganda a mezzo affissione di stampa

Da venerdì 9 maggio 2025, la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici o comitati che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.

Rimozione propaganda abusiva

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.

Propaganda fonica su mezzi mobili, propaganda luminosa e volantinaggio

Propaganda fonica su mezzi mobili

Da venerdì 9 maggio 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Propaganda luminosa, figurativa e volantinaggio

Da venerdì 9 maggio 2025 ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

• ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Si riporta in calce la circolare del Ministero dell’Interno relativa agli adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 12/05/2025 10:42

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