Elezioni comunali: rendicontazione delle spese

Informazioni utili per le liste e i candidati
Data:

14/02/2024

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Descrizione

Di seguito le indicazioni sugli obbighi in materia di rendicontazione delle spese elettorali per le Elezioni amministrative.

Si raccomanda di attenersi alla legislazione vigente e alle direttive dei competenti organi di controllo, ai quali rivolgere ogni richiesta di chiarimento.

LIMITI DI SPESA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE (art. 13 L. 96/2012)

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 100.000 abitanti), i limiti di spesa per la campagna elettorale sono i seguenti:

  • Candidato alla carica di sindaco: la somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. (13.038 ca. x 1 = 13.038 € + 25.000 = 38.038 € cifra massima)
  • Candidato alla carica di consigliere comunale: la somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. (13.038 ca. x 0,05= 651,90 € + 5.000 = 5.651,90 € cifra massima)
  • Partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni: la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali. 13.038 € cifra massima

Per le tipologie di spese elettorali si veda la Legge 10/12/93, n. 515, art. 11, commi 1 e 2.

MANDATARIO ELETTORALE

Previsto solo per candidati sindaci o consiglieri, non obbligatorio per spese < 2.500 € effettuate solo con denaro proprio.
Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale dichiara per iscritto - al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d’appello il nominativo del mandatario elettorale che avrà il compito di raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale (con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio).
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTO DEI SINGOLI CANDIDATI

(art. 7, comma 6 della L. 515/1993 come modificata dall'art. 13 della L. 96/2012)

Entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti al Co.Re.Ge presso la Corte d’Appello di Bologna e al Presidente del Consiglio Comunale.

Al Co.Re.Ge la dichiarazione è obbligatoria anche per i candidati non eletti (mentre al Comune solo per quelli eletti)
La dichiarazione, se prevista, va fatta anche in assenza di spese.
Ai sensi della L. 515/1993, entro tre mesi dalla proclamazione i componenti dei consigli comunali devono presentare al presidente del Consiglio Comunale e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (in questo caso anche i candidati non eletti) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 5.000 euro e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario (se designato), che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Informazioni e modulistica

La modulistica del COREGE è disponibile a questo link.

Per le dichiarazioni da trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, si rimanda alla sezione ALLEGATI.

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Regione Emilia Romagna presso la Corte d’Appello di Bologna.
PIANO II – Ufficio Ragioneria, stanza 6S
corege.ca.bologna@giustizia.it (mail istituzionale);
elettorale.ca.bologna@giustiziacert.it (PEC);
Telefono: 051 201838
La trasmissione di atti e documenti, qualora non depositati direttamente presso la Segreteria del Collegio, possono essere trasmessi tramite posta raccomandata A/R e – preferibilmente – tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: prot.ca.bologna@giustiziacert.it

SPESE SOSTENUTE DALLE LISTE

Il bilancio preventivo è obbligatorio per i Comuni al di sopra dei 50.000 abitanti. Nei Comuni sopra i 10.000 abitanti è possibile prevedere nello Statuto o in un Regolamento la dichiarazione preventiva di spesa. Nel Comune di Bagnacavallo non è previsto tale adempimento.
Ricordiamo infine che per il Comune di Bagnacavallo non è prevista la rendicontazione delle spese delle liste alla Corte dei Conti, come specificato dalla stessa Corte ai sensi dell’art. 13, c. 6, della legge 96/2012, come modificato dall’art. 33, c. 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n.116. Tale forma di controllo è limitata infatti ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 12/09/2024 11:59

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