Descrizione
LINK ALLA SEZIONE ELEZIONI TRASPARENTI CON TUTTI I DATI DEI CANDIDATI
La legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha previsto specifici obblighi di trasparenza per i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti anche per quanto riguarda le elezioni amministrative. Per le prossime elezioni del 8-9 giugno:
- Entro il 26 maggio (14.mo giorno antecedente alla data del voto), le liste di candidati alla carica di consigliere comunale e i candidati Sindaci devono pubblicare sul proprio sito Internet il curriculum vitae dei candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima del voto. Per le richieste dei certificati penali da parte dei candidati alle elezioni, è prevista la riduzione della metà delle imposte di bollo e ogni altra imposta o diritto dovuti. Le liste devono comunicare il link all'ufficio elettorale il prima possibile, comunque entro la scadenza.
- Il Comune pubblicherà poi in questa sezione, entro il 2 giugno (7.mo giorno antecedente al voto) una tabella accessibile in cui, per ciascuna lista e candidato, sarà reso disponibile attraverso apposito link il curriculum vitae e il certificato penale oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito della lista o partito. Della mancata pubblicazione sarà data comunicazione nella medesima tabella.
- In caso di mancata pubblicazione si applica la sanzione amministrativa da 12.000 € a 120.000 € da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (art. 9 c. 3 Legge n. 96/2012).
- Le liste di candidati alla carica di consigliere comunale e i candidati Sindaci devono annotare, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, i contributi in denaro complessivamente superiori nell’anno a 500 € per soggetto erogatore, o ad altre forme di prestazione o contributi di valore equivalente.
La norma prevede l’assenso implicito alla pubblicità dei dati, vietando ai partiti e alle liste di ricevere contributi o altre forme di sostegno patrimoniale da parte di persone o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità. La pubblicazione delle erogazioni o prestazioni equivalenti nel registro deve avvenire entro il mese successivo a quello di percezione, indicando l’identità dell’erogante, l’entità del contributo il valore della diversa forma di sostegno e la data dell’erogazione.