Unioni civili
DESCRIZIONE
Ogni coppia composta da persone dello stesso sesso può costituire in Italia un’unione civile davanti al Sindaco o a un ufficiale dello Stato Civile delegato.
Per il dettaglio dei diritti e delle responsabilità connesse alla costituzione dell’unione civile, del tutto simili a quelli del matrimonio, si rimanda alla Legge n. 76/2016 .
E’ importante sapere che ai sensi dell’art. 1 c. 20 della legge “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti ”.
LA RICHIESTA
L’unione civile è preceduta dalla verifica degli impedimenti da parte dell’ufficiale dello Stato Civile. Le parti devono contattare l’ufficio al fine di fissare un appuntamento per la richiesta, in cui dichiareranno la volontà di costituire l’unione e l’assenza di impedimenti previsti dalla stessa Legge n. 76/2016 e dal codice civile, che sono sostanzialmente gli stessi del matrimonio.
I cittadini non italiani devono produrre un nulla-osta al l’unione civile (o al matrimonio con la persona dello stesso sesso) rilasciato dalla competente autorità estera.
Il nulla-osta può essere sostituito da un certificato di capacità di sottoscrivere un’unione con allegato modulo plurilingue redatto da un Paese dell'Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 ;
Qualora sia impossibile produrre il nulla-osta perché la legge straniera non riconosce il diritto all’unione civile, o al matrimonio omosessuale, il cittadino può esibire in alternativa:
- un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato;
- un’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui dichiara lo stato libero.
Dopo 30 giorni dalla richiesta, o anche prima se l’ufficiale dello Stato Civile ha completato le verifiche, è possibile costituire l’unione civile.
LA CELEBRAZIONE
L’unione civile è celebrata dal Sindaco o da un ufficiale dello Stato Civile delegato, davanti agli sposi e ai testimoni, in una sala aperta al pubblico.
Le parti, previo accordo con l’ufficio di Stato Civile, devono compilare l’apposito modulo in cui indicano i dati dei testimoni (uno per parte) allegando copia di un documento di identità degli stessi, e il regime patrimoniale che intendono scegliere.
Per la prenotazione della sala, è necessario, sempre previo accordo con l’ufficio, versare la somma prevista dalle tariffe (si veda il modulo a fondo pagina per la richiesta della sala).
L’unione civile di una coppia di cui almeno uno sia residente a Bagnacavallo, in orario d’ufficio in Sala del Consiglio è completamente gratuita.
Le sale in cui è possibile celebrare l’unione sono:
- Sala del Consiglio, Piazza della Libertà, 12
- Sala Oriani (presso ex Convento di San Francesco, via Cadorna n. 14)
- Sala Oriani + Chiostro ( presso ex Convento di San Francesco, via Cadorna n. 14)
- Sala Didattica Museo Civico delle Cappuccine, via Vittorio Veneto n. 1/a
Matrimoni e unioni civili si celebrano non oltre le 17.30 .
CASI PARTICOLARI
- Parti o testimoni che non conoscono la lingua italiana : l’ufficiale dello Stato Civile, in accordo con gli sposi, deve nominare un interprete che presti giuramento davanti a lui.
- Celebrante ad hoc : le parti possono richiedere che l’unione sia celebrata da altro cittadino, a condizione che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale (sia dunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune) e che non vi siano cause di incompatibilità (parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado). Il Sindaco ha facoltà di provvedere alla delega solo per la specifica celebrazione.
- Cognome comune: la legge prevede il diritto all’uso di un cognome comune che le parti possono dichiarare in sede di costituzione (anteponendolo, posponendolo o sostituendolo al proprio). Attenzione: il cognome comune non comporta una variazione dei dati anagrafici e non ha alcun effetto pratico sui documenti del cittadino.
- Cittadini che hanno contratto un matrimonio tra persone dello stesso sesso all’estero: devono chiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili. Ai sensi della L. n. 218/1995, laddove il matrimonio sia composto da almeno un cittadino italiano, esso avrà in Italia gli effetti dell’unione civile.
- Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso: si verifica nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, essi abbiano manifestato davanti all’autorità giudiziaria la volontà di non sciogliere il matrimonio. La dichiarazione sarà annotata nell’atto di matrimonio e sarà redatto un nuovo atto nel registro delle unioni civili.
COSTI
Pagamento della tariffa per l’occupazione della sala e 1 marca da bollo in caso di concessione della sala mediante atto scritto (non necessaria in caso di concessione gratuita).
Il pagamento della sala può essere fatto tramite versamento diretto presso la Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. – Piazza della Libertà, 36/37 o bonifico bancario o :
- Codice IBAN: IT 80 Z 06270 13199 T20990000280
In caso di bonifico estero: codice BIC/SWIFT: CRRAIT2RXXX
DOVE RIVOLGERSI
Area servizi al cittadino - Ufficio di Stato Civile
Piazza Della Libertà, 5
Orario invernale: dal lunedì al sabato 8.30-12.30; giovedì pomeriggio 15-17
Orario estivo: dal lunedì al sabato 8.30 -12.30.
Tel: 0545/280882-81
Mail:
anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it
PEC:
demografico.bagnacavallo@cert.unione.labassaromagna.it
NORMATIVA
Codice civile
Legge n. 76/2016
DPR n. 396/2000
Per l’utilizzo delle sala e la celebrazione dei matrimoni si rimanda ai seguenti atti:
- Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili (deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2016);
- Regolamento per la concessione temporanea all’utilizzo delle sale pubbliche. (deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2016);