Dichiarazione di nascita e riconoscimento
DESCRIZIONE
La dichiarazione di nascita è la registrazione amministrativa della nascita di una persona. L'atto di nascita è, infatti, il documento fondamentale da cui deriva l'esistenza giuridica dell'individuo. Con la formazione dell'atto i genitori riconoscono il figlio e gli attribuiscono nome e cognome, esercitando da quel momento la responsabilità genitoriale.
MODALITÀ
Nel caso di genitori coniugati, la dichiarazione è resa da:
- uno di essi o un loro procuratore speciale;
- il medico, l'ostetrica o comunque una persona che ha assistito al parto (solo in caso di grave impedimento dei genitori).
Nel caso di genitori non coniugati, è invece resa da:
- il padre e la madre congiuntamente, se entrambi intendono riconoscere il figlio, o un loro procuratore speciale;
- dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.
La dichiarazione può essere resa:
- Entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale. L'atto è formato dalla direzione sanitaria e inviato al Comune per la trascrizione e la conseguente iscrizione anagrafica.
- Entro 10 giorni dalla nascita, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o presso il Comune di residenza dei genitori o di uno di essi.
La dichiarazione può essere presentata anche dopo il termine di 10 giorni, sarà sufficiente indicare i motivi del ritardo.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
- Un documento di identità (preferibilmente la carta di identità) del/della dichiarante
I cittadini stranieri non devono esibire il permesso di soggiorno.
RICONOSCIMENTO
Nel caso in cui non avvenga con la dichiarazione di nascita, il riconoscimento può avvenire anche prima o dopo di essa. La dichiarazione di riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio è un atto solenne e irrevocabile e da effettuarsi, oltre che con l'atto di nascita, anche nelle seguenti modalità:
- in una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello stato civile;
- in un atto pubblico (redatto davanti ad un pubblico ufficiale, quale un notaio);
- in un testamento (qualsiasi sia la forma).
- in una domanda presentata al Giudice Tutelare.
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto 14 anni.
Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l’altro e, se ci sono, sono senza effetto).
Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore che intenda farlo deve ottenerne il consenso : se viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al tribunale che, valutato l’interesse del figlio, può concedere un’autorizzazione.
Se il figlio da riconoscere ha già compiuto i 16 anni, occorre il suo consenso.
NOME E COGNOME
Con la dichiarazione di nascita, i genitori attribuiscono al figlio il nome e il cognome.
Il nome dev'essere composto da un massimo di 3 elementi , anche separati tra loro con una virgola: eventuali nomi apposti dopo la virgola risultano solo sull'atto di nascita e non sono riportati in anagrafe né in alcun altro documento.
E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
Il figlio nato da genitori sposati assume il solo cognome del padre. Il figlio nato da genitori non sposati acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o, del padre se è stato riconosciuto da entrambi.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 21/12/2016, al figlio può essere attribuito su accordo dei genitori, il doppio cognome, paterno e materno.
DOPO LA NASCITA
La residenza del figlio decorre dalla nascita e sarà presso la famiglia dei genitori o, se questi hanno residenze diverse, obbligatoriamente nella famiglia della madre. Se è residente in Italia solo il padre, il figlio sarà iscritto nella famiglia di questi.
Il codice fiscale (tessera sanitaria) arriverà quindi direttamente all'indirizzo di residenza.
DOVE RIVOLGERSI
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