Cittadinanza italiana: riconoscimento jure sanguinis
DESCRIZIONE
Lo straniero residente nel Comune può richiedere all’ufficiale dello Stato Civile il riconoscimento della cittadinanza italiana, o il riacquisto, documentando mediante la produzione degli atti dello stato civile la trasmissione della cittadinanza da parte dell’avo italiano fino a sé.
Qualora provvisto di tutta la documentazione necessaria, dopo il nulla osta dell’ufficio di stato civile, lo straniero può rendere la dichiarazione di residenza senza permesso di soggiorno ma documentando l’ingresso regolare in Italia (mediante timbro di ingresso in area Schengen sul passaporto o dichiarazione di presenza resa all’autorità di pubblica sicurezza: da tali date lo straniero mantiene la regolarità del soggiorno per 90 giorni).
REQUISITI
1. Residenza (dimora abituale) nel Comune di Bagnacavallo
L'ufficio dello stato civile può prendere in considerazione solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiane di persone residenti nel Comune.
L’iscrizione anagrafica di cittadino straniero che voglia presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da cittadino italiano richiede l’esame preventivo della documentazione da parte dell’ufficiale dello stato civile. Si precisa che si tratta di un’esame sommario che non può comportare l’approfondita dei singoli documenti e non esclude quindi l’eventuale rigetto della domanda o la richiesta di integrazioni o di nuovi documenti.
L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Bagnacavallo. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi.
La residenza sarà oggetto di opportuni accertamenti basati non soltanto sulla presenza fisica ma sul concetto di dimora abituale, legato anche ad altri elementi quali l’effettiva disponibilità nel lungo periodo di un immobile o legami familiari e sociali su cui si fonda l’istituto della residenza anagrafica.
Se la dimora abituale non sarà confermata, l’iscrizione anagrafica verrà annullata ab origine comportando l’annullamento del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana e la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale denuncia per falsa dichiarazione.
Per maggiori informazioni sulla dichiarazione di residenza di prega di consultare l'apposita sezione.
2. Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento:
- Atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali. Gli atti devono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali non sia sufficiente che siano muniti di «apostille» oppure esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell’istanza.
- Le traduzioni devono essere a loro volta integrali. In casi dubbi, la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni devono essere dichiarati conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia; oppure - nel caso nel paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioé un pubblico ufficiale) - da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.
- I documenti presentati devono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. In tali casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall’ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell’autorità giudiziaria).
- Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).
Elenco documenti:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio.
- atto di morte dell'avo emigrato se nato prima del 1861
- atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti , in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato di non naturalizzazione , cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (questo documento viene acquisito d'ufficio e non deve essere prodotto );
- in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza . Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
- Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.
MODALITA’
Sintesi della procedura:
- valutazione preventiva della documentazione: previo appuntamento, da fissarsi anche solo telefonicamente, l’ufficiale dello stato civile, farà una valutazione sommaria della documentazione a fondamento dell’istanza. Il giorno dell’appuntamento l’interessato dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di delegato munito di procura notarile con tutta la documentazione in originale. Attenzione: per nessun motivo l’ufficiale dello stato civile valuterà in via preventiva documenti non esibiti in originale (ad esempio via email o via fax).
- L’ufficiale dello stato civile rilascerà apposito nulla osta all’ufficiale d’anagrafe che accetterà la domanda di iscrizione anagrafica, fermo restando la presenza dei documenti necessari per la ricevibilità della stessa (vedi sezione Dichiarazioni di residenza).
- Iscrizione anagrafica;
- Presentazione formale dell’istanza di riconoscimento, in marca da bollo da 16,00 € all’ufficiale dello stato civile. L’istanza è redatta su apposito modulo allegato, e andrà prodotta assieme a tutti i documenti obbligatori sopra indicati, in originale o copia conforme. Nell’istanza dovranno essere indicato in dettaglio tutti i documenti allegati e devono essere indicati tutti i luoghi di residenza dell'avo e dei suoi discendenti.
- Emanazione del provvedimento di riconoscimento o rifiuto, previa comunicazione dei motivi ostativi mediante comunicazione di preavviso di cui all’art. 10-bis L. 241/1990.
Termini
Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, fermo restando la necessità della conferma dell’iscrizione anagrafica.
Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.
In caso di annullamento dell’iscrizione per mancanza della dimora abituale, il procedimento di riconoscimento della cittadinanza sarà contestualmente annullato per mancanza del requisito essenziale della competenza dell’ufficiale dello stato civile.
Se gli accertamenti saranno positivi, il procedimento si conclude con un provvedimento dell’ufficiale dello stato civile con il quale si dà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.
Successivamente, il cittadino italiano potrà far trascrivere gli atti che lo riguardano e ottenere una nuova carta d’identità.
COSTI
Il procedimento è gratuito. L’istanza va prodotta con marca da bollo da € 16,00.
DOVE RIVOLGERSI
Area servizi al cittadino - Ufficio di Stato Civile
Responsabile del procedimento: dott. Andrea Antognoni
Piazza Della Libertà, 5
Orario invernale: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, sabato 8.30-12.30; giovedì pomeriggio 15-17
Orario estivo: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, sabato 8.30-12.30;
Tel: 0545/280881
PEC:
demografico.bagnacavallo@cert.unione.labassaromagna.it
email: statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice Civile del Regno d’Italia del 1865 (legge 2 aprile 1865, n. 2215)
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Legge 13 giugno 1912, n. 555
Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113
MODULISTICA