Cittadinanza italiana: acquisto - Comune di Bagnacavallo

Vai ai contenuti principali
 
 
Percorso: Home - Guida ai servizi - Servizi demogra... - Cittadinanza italiana: acquisto  

Cittadinanza italiana: acquisto

DESCRIZIONE

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis, cioè la trasmissione per sangue da cittadino italiano. A determinate condizioni, il cittadino straniero può acquisire la cittadinanza italiana.

 

 

REQUISITI

La cittadinanza italiana si può acquisire, principalmente:

 

- automaticamente, secondo lo jus sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori ignoti o apolidi o da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");

- per riconoscimento secondo lo ius sanguinis per i discendenti di cittadini italiani ( vedi apposita scheda )

- su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini UE, 5 per rifugiati o apolidi);

- su domanda, per matrimonio con cittadino italiano dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre in caso di residenza all'estero (i termini sono ridotti della metà in caso di figli nati o adottati dai coniugi)

- su domanda, se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni;

 

In tutti i casi di acquisto o conferimento su domanda è necessario versare € 250,00 versamento sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale "cittadinanza" (disponibile presso gli uffici postali).

 

Per ulteriori casi particolari di riconoscimento della cittadinanza italiana si rimanda alla normativa richiamata in fondo.

 

 

MODALITÀ

 

ACQUISTO PER NATURALIZZAZIONE O MATRIMONIO

Le istanze per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza (naturalizzazione) vanno presentate rispettivamente alla Prefettura e al Ministero dell'Interno, mediante procedura telematica. Per ogni informazione sui procedimenti, i termini e la documentazione necessaria è possibile consultare il sito della Prefettura di Ravenna  o la sezione cittadinanza  del sito del Ministero dell'Interno, da cui si può inviare la domanda e consultare lo stato della pratica.

La domanda può essere presentata autonomamente o con l'assistenza di un operatore specializzato (associazioni o patronati).

 

NOTIFICHE DEI DECRETI E GIURAMENTO

Il decreto viene trasmesso, da parte della Prefettura o del Ministero, unitamente agli atti di stato civile dell'interessato, al Comune, che ne cura la notifica tramite l'ufficio di stato civile. Una volta notificato il decreto, lo straniero ha 6 mesi di tempo per prestare giuramento davanti al Sindaco o altro ufficiale di stato civile delegato. L'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.

 

Gli interessati dovranno prendere contatto con l'ufficio di Stato Civile per la prenotazione del giuramento, previa verifica della completezza della documentazione di stato civile (in particolare le generalità contenute nell'atto di nascita).

 

Dal giorno successivo al giuramento , il neo cittadino potrà:

- far trascrivere tutti gli atti che lo riguardano, in particolare l'atto di nascita (documento obbligatorio da cui derivano le esatte generalità);

- richiedere una nuova Carta d'Identità elettronica;

- consegnare all'ufficio il permesso di soggiorno che verrà trasmesso, tramite raccomandata A/R, alla Questura unitamente alla comunicazione di avvenuto acquisto della cittadinanza.

 

FIGLI MINORI CONVIVENTI

I figli minori conviventi di chi acquista la cittadinanza italiana diventano a loro volta italiani insieme al genitore, nella stessa data. L'ufficio di stato civile verifica, assieme al cittadino, l'effettiva composizione del nucleo familiare. E' fondamentale che l'interessato produca, qualora non lo abbia già fatto, gli atti di nascita dei figli minori  che dovranno essere idonei (legalizzati e tradotti in italiano, fatte salve convenzioni internazionali) alla registrazione in Italia del rapporto di parentela e, dopo l'acquisto della cittadinanza, alla trascrizione nei registri dello stato civile.

 

STRANIERI NEODICIOTTENNI NATI IN ITALIA

Lo straniero nato in Italia e residente ininterrottamente fino al 18.mo anno può acquistare la cittadinanza se entro il 19.mo anno rende una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza.

La dichiarazione può essere resa dimostrando la residenza legale ininterrotta: brevi interruzioni della residenza anagrafica e/o del permesso di soggiorno sono tollerate qualora si dimostri che il cittadino era comunque residente nello Stato (ad esempio con prova delle vaccinazioni o frequentazione scolastica).

 

Il Comune è tenuto ad avvisare i cittadini stranieri di questa possibilità nei sei mesi precedenti il compimento del 18.mo anno di età. In mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione potrà essere resa anche dopo i 19 anni.

 

COSTI

Non ci sono diritti comunali.

Esclusivamente per i procedimenti di acquisto o per l’elezione nel caso dei neodiciottenni è necessario produrre prova dell’avvenuto versamento di 250,00 € da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale "cittadinanza".

 

DOVE RIVOLGERSI

Area servizi al cittadino - Ufficio di Stato Civile

Responsabile dei procedimenti di acquisto per decreto: Laura Dalmonte

Responsabile degli altri procedimenti: dott. Andrea Antognoni

Piazza Della Libertà, 5

Orario invernale: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00,  sabato 8.30-12.30; giovedì pomeriggio 15-17

Orario estivo: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00,  sabato 8.30-12.30;

Tel: 0545/280881-82
PEC: demografico.bagnacavallo@cert.unione.labassaromagna.it

email: statocivile@comune.bagnacavallo.ra.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile del Regno d’Italia del 1865 (legge 2 aprile 1865, n. 2215)

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Legge 13 giugno 1912, n. 555

Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113

 

 

Come fare per

 
 

Servizi per fasce di età e interesse