Giudice di Pace - Comune di Bagnacavallo

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Giudice di Pace

Il Giudice di Pace, un giudice onorario appartenente all'ordine giudiziario, esercita la giurisdizione in materia civile e, dal 2 gennaio 2002, anche in materia penale (v. legge delega n. 468/99 e D.Lgs. n. 274/2000).

Nella circoscrizione di Lugo (che comprende i Comuni di Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno), i Giudici di Pace sono quattro.

Gli uffici dei Giudici di Pace hanno sede a Lugo, in corso Matteotti 52 (tel. centralino 0545.913411, oppure 0545.913454/0545.913456/0545.913458).
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
Cancelleria: dal lunedì al sabato – dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e giovedì pomeriggio 15,00 - 17,00 (di sabato solo per atti urgenti che scadono il giorno stesso ).
Giudici di pace: il lunedì mattina dalle ore 9,30,  senza appuntamento.

LA COMPETENZA IN MATERIA CIVILE  (ai sensi dell'art. 7 c.p.c.)

  • cause relative a beni mobili di valore non superiore a €. 2582,28;
  • cause di risarcimento danni prodotti dalla circolazione di veicoli natanti, purchè il valore della controversia non superino €. 15.493,71;
  • cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • per le cause relative alla misura e alla modalità d’uso dei servizi di condominio;
  • cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori ecc.;
  • funzione conciliativa in sede non contenziosa (v. art. 322 c.p.c.).

E’ inoltre competente a decidere in merito alle opposizioni avverso ordinanze ingiunzione e verbali di accertamento di infrazioni al Codice della strada (di cui agli artt. 22 e 23 della n. 689/81 e agli artt. 97, 98 e 99 del D.L.vo 507 del 30/12/99).

LA COMPETENZA IN MATERIA PENALE  (ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 274/2000)

  • delitti, consumati o tentati, contro la persona (previsti dagli articoli del codice penale elencati nello stesso art. 4 e con le limitazioni ivi stabilite);
  • delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio (previsti dagli articoli del codice penale elencati nello stesso art. 4 e con le limitazioni ivi stabilite);
  • contravvenzioni (previste dagli articoli del codice penale elencati nello stesso art. 4 e con le limitazioni ivi stabilite) Fac simile domanda di ricorso

In materia penale, il Giudice di Pace è dunque competente, per esempio, per casi di percosse, lesioni personali, omissione di soccorso, ingiuria, diffamazione, minaccia, danneggiamento, etc.

E’ inoltre competente per alcuni reati previsti da leggi speciali in materia di:

  • sicurezza pubblica;
  • navigazione;
  • commercio;
  • gioco del lotto e lotterie;
  • attività trasfusionali;
  • pubblicità ingannevole;
  • codice della strada;
  • etc.

Il Giudice di Pace penale non infligge pena detentiva, sostituita dalla pena pecuniaria, alla quale si affiancano le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

COME AVVALERSI DEL GIUDICE DI PACE

La domanda per l’instaurazione del giudizio civile è proposta normalmente tramite avvocato; può essere proposta, anche verbalmente davanti al Giudice di Pace il quale redige apposito processo verbale. Tutte le attività successive devono però essere curate direttamente dalla parte.

L’assistenza del Giudice di Pace per la formulazione di domande orali è consentita solo per l’instaurazione di giudizi ordinari e per ricevere istanze di tentativi di conciliazione, in sede non contenziosa. Non è invece consentita per la formulazione dei ricorsi avverso ordinanze ingiunzione o verbali di contravvenzione che debbono essere depositati direttamente e personalmente dal ricorrente in cancelleria (non inviati per posta).

Nelle cause il cui valore non eccedono euro 516,46 le parti possono stare in giudizio personalmente, previa autorizzazione del Giudice di Pace, titolare del relativo procedimento; così pure per i ricorsi avverso ordinanze ingiunzione e/o verbali di contravvenzione (entro i limiti di competenza del Giudice di Pace).

Nei giudizi penali è indispensabile l’assistenza dell’avvocato.

COSTO

Le cause civili il cui valore economico è inferiore a € 1032,91 sono esenti da qualsiasi spesa (esclusa la richiesta di copie semplici di atti del fascicolo).
I ricorsi in opposizione a ordinanze prefettizie e/o verbali di contravvenzione sono esenti da qualsiasi spesa

IL RICORSO

Il ricorso, una volta compilato e firmato dall'intestatario della multa o dell'ordinanza ingiunzione o della cartella esattoriale, può essere depositato in cancelleria:

  • dal ricorrente,
  • da persona diversa munita di delega, allegando copia dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato,
  • può essere inviato tramite raccomandata con R.R., entro i termini di legge, (30 o 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'atto, a seconda del termine per proporre opposizione), fa fede il timbro postale.Non possono essere inviati ricorsi tramite fax.
    Il ricorrente che non risiede nel Comune di Lugo deve dichiarare un domicilio in Lugo (sede del Giudice di Pace adito) oppure dovrà domiciliarsi, per le notifiche, presso la Cancelleria (art. 22 c.4 e c.5) L. 689/81.
    E' onere del ricorrente assumere informazioni dalla Cancelleria tramite telefono, circa la data di fissazione dell'udienza alla quale è assolutamente indispensabile presenziare, pena la convalida dell'atto impugnato  (il ricorrente se non dà mandato a un avvocato deve presenziare all'udienza).
    L'avviso di violazione generalmente lasciato sul tergicristallo del veicolo in divieto di sosta non costituisce nè contestazione e nemmeno notificazione.

Documenti per il ricorso:
1) Ricorso in opposizione (1 originale + 4 copie= 5 copie);
2) Fascicolo di parte: va inserito l'atto per il quale si presenta opposizione (n. 1 fotocopia del verbale o ordinanza-ingiunzione o cartella esattoriale, ben leggibile in ogni parte, comprensiva della intestazione del trasgressore e/o se notificata a mezzo posta dei timbri postali che riportano la data dalal quale decorrono i termini per presentare l'opposizione);
3) N. 1 fotocopia di un documento di identità del ricorrente; il ricorrente può inoltre inserire nel suo fascicolo ogni documentazione che ritenga utile a giustificazione e sostegno del proprio ricorso.
Dal 30 settembre 2010 per i ricorsi è OBBLIGATORIO IL CONTRIBUTO DI € 33,00 (nel caso di ricorso per contravvenzione).

 

Come fare per

 
 

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