Propaganda elettorale
La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della par condicio , in un clima di serena dialettica democratica.
Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche, amministrative, europee e referendum sono le seguenti:
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
- Legge 22 febbraio 2000 n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica”.
Le iniziative propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono svolgere fino alla mezzanotte del penultimo giorno antecedente quello della votazione (18 settembre 2020); dal sabato prima della consultazione (19 settembre 2020) entra in vigore il cosiddetto silenzio elettorale .
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni
L’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.
Luoghi in cui sono collocati i tabelloni elettorali:
ubicazione spazi_tabelloni propaganda elettorale
Ripartizione degli spazi.
In base alle domande pervenute da parte dei partiti politici e dai comitati promotori dei Referendum autorizzati entro lunedì 9 maggio , come disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno , gli spazi sono stati così attribuiti:
N. 1: Lega per Salvini Premier
N. 2: Forza Italia
N. 3: Coraggio Italia
La propaganda a mezzo affissione di stampa
Dal 30° giorno precedente la data della consultazione, la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale effettuata dai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate.
Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative.
L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la consultazione.
Volantinaggio
Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
E' invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse.
Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.
Rimozione propaganda abusiva
Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.